Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE I
Delle obbligazioni pecuniarie
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE I
Delle obbligazioni pecuniarie
Art. 1279
Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale
TESTO A FRONTE
I. La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola « effettivo » o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.