Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO IV
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento
SEZIONE II
Della remissione

Art. 1239

Fideiussori
TESTO A FRONTE

I. La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.

II. La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.



GIURISPRUDENZA


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