Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO III
Dell'inadempimento delle obbligazioni
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO III
Dell'inadempimento delle obbligazioni
Art. 1228
Responsabilità per fatto degli ausiliari
TESTO A FRONTE
I. Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.