Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
SEZIONE III
Della mora del creditore
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
SEZIONE III
Della mora del creditore
Art. 1213
Ritiro del deposito
TESTO A FRONTE
I. Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.
II. Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.