Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
SEZIONE I
Dell'adempimento in generale

Art. 1199

Diritto del debitore alla quietanza
TESTO A FRONTE

I. Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.

II. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.



GIURISPRUDENZA


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