Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
SEZIONE I
Dell'adempimento in generale
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
SEZIONE I
Dell'adempimento in generale
Art. 1187
Computo del termine
TESTO A FRONTE
I. Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963.
II. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
III. È salva in ogni caso una diversa pattuizione.