Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VIII
Del possesso
CAPO III
Delle azioni a difesa del possesso

Art. 1168
Azione di reintegrazione

I. Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.

II. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.

III. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.

IV. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.