Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VIII
Del possesso
CAPO II
Degli effetti del possesso
SEZIONE III
Dell'usucapione

Art. 1161
Usucapione dei beni mobili

I. In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.

II. Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.