Codice Civile
LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VIII
Del possesso
CAPO I
Disposizioni generali
Della proprietà
TITOLO VIII
Del possesso
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1145
Possesso di cose fuori commercio
I. Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto.
II. Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico.
III. Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l'azione di manutenzione.