Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VI
Delle servitù prediali
CAPO VIII
Di alcune servitù in materia di acque
SEZIONE II
Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua

Art. 1097
Diritto agli avanzi d'acqua

I. Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta.