Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VI
Delle servitù prediali
CAPO VIII
Di alcune servitù in materia di acque
SEZIONE I
Della servitù di presa o di derivazione di acqua

Art. 1085

Tempo d'esercizio della servitù
TESTO A FRONTE

I. Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera.

II. La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.

III. L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere.