Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VI
Delle servitù prediali
CAPO II
Delle servitù coattive
SEZIONE I
Dell'acquedotto e dello scarico coattivo

Art. 1045

Utilizzazione di fogne o di fossi altrui
TESTO A FRONTE

I. I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinché queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.