Bail-in


Titolo VI
SALVAGUARDIE E TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 93

Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle passività garantite


1. È vietata la cessione, la modifica o l'estinzione mediante l'esercizio dei poteri accessori di cui all'articolo 61, di alcune soltanto dei diritti, delle attività o delle passività che fanno parte di un unico contratto di finanza strutturata, compresi i rapporti indicati all'articolo 90, comma 2, lettere e) ed f), di cui l'ente sottoposto a risoluzione è parte. Si applica la deroga di cui all'articolo 91, comma 3.