Bail-in


Titolo VI
SALVAGUARDIE E TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 92
Tutela degli accordi di garanzia

1. Con riferimento alle passività garantite per contratto, anche con trasferimento del titolo in proprietà, è vietata la cessione separata delle attività a garanzia della passività, del beneficio della garanzia o della passività garantita e la modifica o lo scioglimento dell'accordo di garanzia mediante l'esercizio dei poteri accessori di cui all'articolo 61, se l'effetto della modifica o dello scioglimento è che la passività cessa di essere garantita. Si applica la deroga di cui all'articolo 91, comma 3.