Bail-in
MISURE PREPARATORIE
Capo I
Piani di risoluzione
Art. 7
Piani di risoluzione individuali
1. La Banca d'Italia predispone, sentita la Banca Centrale Europea se questa è l'autorità competente, un piano di risoluzione per ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata. Se la banca ha una o più succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorità di risoluzione di quegli Stati.
2. Fatto salvo l'articolo 11, il piano è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalità per l'applicazione alla banca delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale.
3. Nell'elaborare il piano, sono identificati eventuali ostacoli rilevanti per la risoluzione e stabilite modalità d'intervento atte ad affrontarli, in conformità al Capo II.
4. Il piano è riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno annualmente, nonchè in caso di significativo mutamento della struttura societaria o organizzativa, della attività o della situazione patrimoniale o finanziaria della banca.