Bail-in


Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo IV
Misure di risoluzione

Sezione II
Cessione di beni e rapporti giuridici

Sottosezione II
Cessione a un ente-ponte

Art. 43
Cessione

1. La cessione, in una o più soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto:

a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse;

b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi.

2. Il valore complessivo delle passività cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti.

3. La Banca d'Italia, su istanza dell'ente-ponte, può disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei diritti, delle attività o delle passività da esso acquisiti, secondo una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei confronti dei potenziali acquirenti, assicurando che la cessione avvenga a condizioni di mercato.

4. Fermo restando l'articolo 47, comma 9, l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

5. Si applica l'articolo 40, comma 3.