Bail-in


Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo IV
Misure di risoluzione

Sezione II
Cessione di beni e rapporti giuridici

Sottosezione I
Cessione a un soggetto terzo

Art. 41

Autorizzazioni
TESTO A FRONTE

1. Se la cessione ha ad oggetto rapporti afferenti ad attività riservate, la pertinente autorizzazione può essere rilasciata al cessionario che ne sia privo, su istanza di quest'ultimo, anche contestualmente alla cessione.

2. I provvedimenti previsti ai sensi del Titolo II, Capo III, del Testo Unico Bancario sono adottati tempestivamente, anche in deroga ai termini ivi stabiliti.

3. Quando i provvedimenti di cui al comma 2 non sono stati adottati alla data della cessione delle azioni o delle altre partecipazioni:

a) la cessione di azioni o altre partecipazioni è immediatamente efficace;

b) sino all'adozione dei provvedimenti o sino alla scadenza del termine concesso per l'alienazione ai sensi del comma 4, i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle partecipazioni cedute che consentono di influire sulla società sono sospesi e possono essere esercitati esclusivamente dalla Banca d'Italia, la quale non risponde per l'esercizio di tali diritti o per l'astensione dall'esercizio degli stessi, se non in caso di dolo o colpa grave;

c) sino all'adozione dei provvedimenti o sino alla scadenza del termine concesso per l'alienazione ai sensi del comma 4, non si applicano le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle norme in materia di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate previste dal Testo Unico Bancario.

4. Non appena adottati, i provvedimenti in merito all'acquisizione delle azioni o delle altre partecipazioni sono comunicati alla Banca d'Italia e al cessionario. Se l'acquisizione è stata autorizzata, i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle partecipazioni cedute che consentono di influire sulla società possono essere esercitati dal cessionario dal momento in cui viene ricevuta la comunicazione. Quando, invece, l'acquisizione non è stata autorizzata:

a) per i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle partecipazioni cedute che consentono di influire sulla società si continua ad applicare il comma 3, lettera b); e

b) le azioni o le altre partecipazioni devono essere alienate entro il termine stabilito dalla Banca d'Italia, tenendo conto delle condizioni di mercato.

5. In caso di mancata alienazione entro il termine stabilito ai sensi del comma 4, lettera b), la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, in qualità di autorità competente, d'intesa con la Banca d'Italia, irroga le sanzioni e adotta le altre misure amministrative previste per le violazioni delle norme in materia di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate disciplinate dal Testo Unico Bancario.