Bail-in


Titolo II
AUTORITÀ


Art. 4
Ministro dell'economia e delle finanze

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva il provvedimento di cui all'articolo 32 con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione ed esercita le funzioni di sua competenza previste dal presente decreto.

2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano modalità per la tempestiva condivisione delle informazioni al fine di garantire efficacia e efficienza della gestione delle crisi.