Bail-in
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai seguenti soggetti:
a) banche aventi sede legale in Italia;
b) società italiane capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario;
c) società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'artizolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario;
d) società aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro.