Bail-in
MISURE PREPARATORIE
Capo I
Piani di risoluzione
Art. 10
Trasmissione delle informazioni e dei piani di risoluzione di gruppo
1. La capogruppo trasmette alla Banca d'Italia le informazioni richieste in conformità dell'articolo 9. Le informazioni riguardano tutti i soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce.
2. La Banca d'Italia trasmette le informazioni acquisite a norma del comma 1 all'ABE, nonchè, in caso di gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri:
a) alle autorità di risoluzione delle società controllate;
b) alle autorità di risoluzione degli altri Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, per quanto attiene alle succursali;
c) ove rilevanti, alle autorità competenti rappresentate nei collegi delle autorità di vigilanza o con le quali è stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione; e
d) alle autorità di risoluzione degli altri Stati membri in cui hanno sede legale le società diverse da una banca o una SIM, che controllano una banca.
3. Le informazioni trasmesse alle autorità di cui al comma 2, lettere a), b), c), nonchè alle autorità competenti delle società controllate comprendono almeno tutte le informazioni riguardanti la società controllata o la succursale significativa di loro rispettiva competenza. Le informazioni fornite all'ABE comprendono tutte le informazioni d'interesse dell'ABE in relazione ai piani di risoluzione di gruppo. Le informazioni relative a società controllate aventi sede legale in Stati terzi sono trasmesse previo consenso dell'autorità competente o di risoluzione interessata.
4. I piani di risoluzione e i piani di risoluzione di gruppo, nonchè ogni loro eventuale modifica, sono trasmessi alle autorità competenti interessate.
5. Alla banca interessata è trasmessa una sintesi degli elementi fondamentali del piano.