Codice Amministrazione di Sostegno


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XII
Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia
CAPO II
Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale

Art. 431

Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca
TESTO A FRONTE

I. La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.

II. Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.