Codice Amministrazione di Sostegno


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XII
Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia
CAPO II
Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale

Art. 425

Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato
TESTO A FRONTE

I. L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.