Codice Amministrazione di Sostegno
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XII
Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia
CAPO II
Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
Delle persone e della famiglia
TITOLO XII
Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia
CAPO II
Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
Art. 417
Istanza d'interdizione o di inabilitazione
TESTO A FRONTE
I. L'interdizione e la inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente , dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
II. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto laresponsabilità genitoriale (1) o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
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(1) L'art. 46, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, la parola "potestà" con le parole "responsabilità genitoriale".