Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10519 - pubb. 01/07/2010

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Appello Ancona, 23 Luglio 2012. .


Accordi di ristrutturazione dei debiti - Richiesta di inibitoria delle azioni cautelari ed esecutive - Verifica da parte del tribunale dell'effettiva sussistenza dei presupposti per pervenire all'accordo - Esclusione - Comunicazione ai creditori della documentazione per consentire una loro valutazione della proposta.



Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare, volto ad ottenere la inibitoria delle azioni cautelari ed esecutive, il tribunale non deve verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione, ma, una volta verificata la competenza della documentazione, deve disporne la comunicazione ai creditori al fine di consentire loro di valutare la proposta di accordo e rendere eventualmente palese la volontà di negare la disponibilità a trattare e far emergere la eventuale esistenza di una diversa maggioranza dei creditori con i quali sono in corso trattative. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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