Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1956 - pubb. 14/01/2010
Concordato preventivo, controllo del tribunale ed alea accettata dai creditori
Tribunale Fermo, 24 Novembre 2009. Est. Alessandra Mirabelli.
Concordato preventivo – Controllo del tribunale in sede di omologazione – Fattibilità del piano – Possibile scostamento dalle percentuali promesse – Alea accettata dai creditori.
In sede di omologazione del concordato preventivo, il tribunale ha il compito di verificare la fattibilità del piano attraverso un controllo formale e sostanziale di coerenza tra le premesse e le conclusioni della specifica proposta alla luce delle risultanze successive alla ammissione. Escluso il controllo sulla convenienza della proposta, in ordine alla quale si sono già espressi i creditori con il loro voto, il tribunale verificherà se l’attivo indicato dalla ricorrente sia esistente ed astrattamente capiente rispetto al fabbisogno concordatario, tenendo presente che lo scostamento dalle percentuali promesse, laddove opportunamente evidenziato dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 legge fallimentare, costituisce alea consapevolmente accettata dai creditori stessi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙
Valutazione del tribunale
Controllo di legittimità del giudice - ∙ Convenienza e la fattibilità economica della proposta
- ∙ Opposizione, sindacato del tribunale
Segnalazione della Dott.ssa Tania Rossi
Il testo integrale
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