Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
SEZIONE II
Dell'interruzione del processo

Art. 305
Mancata prosecuzione o riassunzione (1)

I. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.



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(1) La Corte cost., con sentenza 15 dicembre 1967, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anche nei casi regolati dal precedente art. 301 in riferimento all'art. 24 Cost. Successivamente la Corte cost., con sentenza 6 luglio 1971, n. 159, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 dello stesso codice, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza, nonché nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi del precedente art. 303 decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
SEZIONE II
Dell'interruzione del processo

Art. 305
Mancata prosecuzione o riassunzione

I. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi (1) dall'interruzione, altrimenti si estingue.

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(1) Le parole «tre mesi» hanno sostituito le parole «sei mesi» in base all’art. 46, comma 13, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).