Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO IV - Dell'amministrazione controllata

Art. 190
Provvedimenti del giudice delegato

I. Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale.

II. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame (1).

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(1) C. cost. 26 luglio 1988, n. 881, ha dich. l'illeg. cost. del comma, ove si fa decorrere il termine di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di cessazione degli effetti dell'amministrazione controllata, dalla data del decreto anziché dalla sua rituale comunicazione all'interessato.
TITOLO IV - Dell'amministrazione controllata (1)

Art. 190
Provvedimenti del giudice delegato (1)



(abrogato)




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(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, unitamente all'intero titolo quarto, dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il quale ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.