Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6520p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Genova, 26 Febbraio 2011. .


Intermediazione finanziaria – Servizi di investimento – Violazioni dell’intermediario – Misura del risarcimento.



Per l’ipotesi di obbligazione andata in default, la misura del risarcimento va commisurata alla perdita dell’investimento ed alla conseguente impossibilità di investire: le voci di danno sono rappresentate dal capitale perduto (danno emergente) e dalla mancata ricezione dei frutti percepibili dall’investimento (lucro cessante). Il danno emergente è pari all’importo impiegato per l’acquisto dell’obbligazione, espresso in valori monetari correnti trattandosi di debito di valore. Per l’attualizzazione del capitale occorre procedere alla sua rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a far data dalla conclusione del contratto (se è posto in essere l’illecito da mancata informazione). Quanto al lucro cessante, esso va provato dal creditore ma il giudice può ricorrere a criteri presuntivi ed equitativi. Se il cliente ha un obiettivo di investimento improntato al risultato difensivo del potere di acquisto del capitale, l’ammontare può essere calcolato in misura pari al rendimento annuo della somma investita e non rivalutata ricorrendosi all’interesse medio ponderato annuale riconosciuto sui BOT di durata non superiore a 12 mesi. (Leopoldo Ghigliotti) (riproduzione riservata)