Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27676 - pubb. 08/07/2022
Azione revocatoria esercitata dal curatore del fallimento, sospensione dei termini per l’emergenza Covid e prescrizione
Tribunale Torre Annunziata, 24 Giugno 2022. Est. Magliulo.
Fallimento – Azione revocatoria – Prescrizione – Sospensione dei termini per l’emergenza Covid
La sospensione della prescrizione attuata, per far fronte all’emergenza Covid, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 opera con riferimento alle sole ipotesi in cui i provvedimenti dei Capi degli Uffici Giudiziari abbiano impedito concretamente la proposizione della domanda giudiziale.
[Il Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’interruzione della prescrizione dell’azione revocatoria da parte del fallimento potesse avvenire solo attraverso la proporzione di una domanda giudiziale, perché, ai fini della applicazione di tale previsione, occorreva anche un’ulteriore condizione, cioè che fosse stato disposto dal Capo dell’Ufficio giudiziario di riferimento, con uno specifico provvedimento, l’impossibilità della relativa proposizione.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Ambito di applicazione del termine di decadenza ex art. 69-bis l.f.
- ∙ Decorrenza del termine di cinque anni per azione revocatoria ordinaria
Testo Integrale