Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14989 - pubb. 01/07/2010

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Appello Genova, 05 Maggio 2016. .


Appello avverso la dichiarazione di fallimento – Inammissibilità concordato preventivo – Norme sull’applicazione della prelazione insistente sui beni di un terzo coobligato del debitore concordatario – Regole in tema di legittimità informativa e fattibilità giuridica del piano – Mancata efficacia di giudicato della mera reiezione del concordato preventivo



I vizi della domanda di concordato sulla cui base è stata dichiarata l’inammissibilità di una proposta possono essere rilevati anche nel caso in cui siano già contenuti in una precedente prima proposta di concordato, dichiarata inammissibile per altri motivi, poiché non è prevista dall’ordinamento alcuna preclusione in tal senso, né tale ipotesi può essere ricondotta agli effetti di un ipotetico giudicato, formandosi il giudicato di rigetto sulle sole ragioni che hanno fondato la pronuncia o su quanto con essa risulta assolutamente incompatibile. (Gianni Tognoni) (riproduzione riservata)


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