Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14644 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ravenna, 27 Novembre 2015. .


Concordato preventivo - Pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari - Interpretazione - Preciso impegno obbligatorio dell'imprenditore - Requisito di ammissibilità - Verifica da parte del commissario giudiziale



La disposizione introdotta all'ultimo comma dell'articolo 160 legge fall., secondo la quale “in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari”, si interpreta nel senso dell’assunzione di un preciso impegno obbligatorio dell’imprenditore in crisi a cedere tutti i propri beni ai creditori purché il compendio attivo consenta il soddisfacimento del ceto creditorio privo di cause di prelazione in misura non inferiore al nuovo limite minimale di ammissibilità introdotto; del resto, che non si tratti di una semplice prospettazione, ma di un vero e proprio impegno soggetto a verifica da parte del commissario giudiziale, risulta, oltre che dal collegamento della nuova disposizione con l’utilità “specifica” che il debitore deve necessariamente impegnarsi ad assicurare in forza del novellato art. 161, comma 2, lett. e), dall’apertura tranchant della disposizione “In ogni caso”: trattasi infatti di elementi testuali rilevanti, destinati a saldarsi altresì con l’argomento teleologico fornito dalla relazione di accompagnamento alla riforma, secondo cui la modifica ha “la finalità di evitare che possano essere presentate proposte per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo che lascino del tutto indeterminato e aleatorio il conseguimento di un’utilità specifica per i creditori”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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