Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13818 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ravenna, 27 Ottobre 2015. .


Concordato preventivo – Irregolarità contabili pregresse – Rilevanza ai fini della revoca dell’ammissione ex art. 173 l. fall. – Esclusione – Condizioni – Esposizione corretta della situazione patrimoniale aggiornata – Sufficienza



Il tema relativo a presunte irregolarità contabili pregresse, ove non sia posta in discussione la completezza e veridicità della situazione economico-patrimoniale aggiornata al momento del deposito del piano concordatario ed ivi esposta, esula completamente dal tema della ‘frode ai creditori’ ex art. 173 l. fall. (sul punto cfr. Cass. 23 giugno 2011 n.13818).

La fattispecie di cui all’art. 173 l. fall. presuppone che il comportamento decettivo del debitore avvenga e perduri nell’ambito della proposta risultando a tal fine irrilevante che l’atto gestorio eventualmente negligente sia superato dal deposito e dalla offerta in visione ai creditori di una situazione aggiornata veritiera. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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