Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10520 - pubb. 01/07/2010

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Appello Ancona, 23 Luglio 2012. .


Accordi di ristrutturazione dei debiti - Richiesta di inibitoria delle azioni cautelari ed esecutive - Prova della pendenza delle trattative con il 60% dei crediti - Esclusione.



Nell'ambito procedimento di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare, volto ad ottenere la inibitoria delle azioni cautelari ed esecutive, l'imprenditore non deve fornire la prova in ordine alla pendenza di trattative con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti dovendo egli solo produrre una propria dichiarazione, con valore di autocertificazione, attestante tale circostanza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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