Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17257 - pubb. 17/05/2017

Licenziamento, contestazione disciplinare, assenza di immediatezza e tempestività e reintegrazione

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 31 Gennaio 2017, n. 2513. Est. Bronzini.


Licenziamento – Contestazione disciplinare – Assenza di immediatezza e tempestività – Reintegrazione – Sussiste



La tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il fatto non sia stato “regolarmente contestato” ex art. 7, legge n. 300/1970 (1).
La contestazione dell’assenza dal servizio mossa oltre un anno dopo il suo compimento deve ritenersi “abnorme” e “totalmente priva di ragioni” perché viola il principio di immediatezza della contestazione (2). (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Daverio – Daverio & Florio


Il testo integrale



(1) (2) Con il provvedimento in commento, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’applicabilità, oppure no, della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 anche nelle ipotesi di tardività della contestazione disciplinare.

In particolare, la vicenda sottoposta all’esame dei Giudici di legittimità traeva origine dall’assenza di una lavoratrice dal posto di lavoro per un arco di tempo superiore a 60 giorni. Fattispecie, questa, sulla base della quale la Società datrice di lavoro, in ossequio al contratto collettivo applicabile, intimava il licenziamento per giusta causa.

Sennonché, l’assenza ingiustificata, posta a base del suddetto licenziamento, veniva contestata alla lavoratrice ben 15 mesi dopo il suo compimento.

Il Tribunale di merito rigettava la domanda di reintegra della lavoratrice. La sentenza di primo grado veniva, poi, riformata dalla Corte territoriale, con integrale accoglimento delle domande attoree.

La Suprema Corte confermava la sentenza di secondo grado.

I Giudici di legittimità prendono le mosse dal fatto che se anche la lavoratrice si fosse assentata per un periodo di tempo superiore a 60 giorni e tale comportamento avesse integrato una delle ipotesi di risoluzione per giusta causa del rapporto di lavoro, nondimeno l’assenza dal servizio era stata contestata a distanza di oltre un anno.

Il notevole lasso di tempo intercorso tra il “fatto” contestato e la sua “effettiva contestazione” rende quello stesso fatto inidoneo ad essere verificato in giudizio. Da qui l’impedimento, qualificato come radicale, a che il giudice del merito possa opportunamente valutare, ove il fatto sussiste, il regime sanzionatorio concretamente applicabile.

Pertanto, poiché la norma di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 garantisce la reintegra in ipotesi di insussistenza del “fatto contestato”, quindi di fatto “regolarmente … contestato”, il fatto non regolarmente contestato è tamquam non esset, cioè insussistente.

Eppure, in altre analoghe occasioni, la stessa Suprema Corte aveva recisamente escluso che la tardività della contestazione disciplinare potesse integrare uno dei casi di applicazione del regime di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza del 9 luglio 2015, n. 14324).

Da ciò è derivato, a ben vedere, un contrasto giurisprudenziale su cui le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state chiamate a pronunciarsi con ordinanza interlocutoria n. 10159 del 21 aprile 2017.

Precisamente, le Sezioni Unite dovranno pronunciarsi sulla seguente “questione di massima di particolare importanza”. E cioè “se la contestazione disciplinare tardiva deve ritenersi illegittima non soltanto sotto il profilo procedimentale, ma anche sotto quello sostanziale, perché idonea a comportare un mutamento sostanziale della valutazione di gravità della condotta contestata”. (Avv. Fabrizio Daverio - Daverio&Florio)


 


Testo Integrale