Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11062 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 23 Luglio 2014. .


Fallimento – Provvedimento del giudice delegato autorizzatorio della concessione del diritto di prelazione all’affittuario ex art. 104-bis co. 5 l.f. – Assenza del comitato dei creditori – Sostituzione ex art. 41 co. 4 l.f. del giudice delegato al comitato dei creditori nel parere favorevole alla concessione della prelazione – Necessità – Esclusione



La sostituzione del giudice delegato al comitato dei creditori nelle ipotesi previste dall’art. 41 co. 4 l.f. è prevista soltanto al fine di “provvedere” in sua vece, ed il potere surrogatorio del giudice delegato deve quindi intendersi limitato alla concessione o al diniego di autorizzazioni e all’approvazione o alla richiesta di modifica del programma di liquidazione, e non può essere esteso, invece al rilascio di pareri. Ne consegue che, in assenza del comitato dei creditori, il giudice delegato può autorizzare, ai sensi dell’art. 104-bis co. 5 l.f., la concessione del diritto di prelazione all’affittuario di ramo di azienda, senza necessità di esprimere, in surroga del comitato stesso, il parere favorevole previsto dall’art. 104-bis co. 5 l.f.. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


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