Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 73 - pubb. 01/01/2007

Opposizione di terzo all'esecuzione, rivendica e simulazione

Tribunale Mantova, 02 Gennaio 2005. Est. Aliprandi.


Opposizione di terzo all’esecuzione - Azione personale - Oggetto.

Ipoteca - Diritto di procedere ad espropriazione forzata in pendenza di azioni di simulazione - Sussistenza.



L’azione di opposizione di terzo nel procedimento esecutivo non è propriamente un’azione reale di rivendica, ma un’azione personale del terzo di accertamento dell’illegittimità dell’esecuzione in rapporto al suo oggetto e nei confronti del terzo che sullo stesso vanti un diritto che possa ritenersi prevalente su quello che compete al creditore procedente.

Il creditore ipotecario può espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito nei confronti del terzo acquirente ancorché pendano azioni dichiarative di simulazione assoluta dell’acquisto, azioni revocatorie per frode o azioni per rescissione e la forma dell’esecuzione è quella diretta contro il debitore.


 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19.12.2000, B. F. proponeva opposizione ex art. 619 c.p.c. avverso l’esecuzione immobiliare iscritta al n. 159/97 R.G. promossa dalla Banca XXX.

Esponeva l’opponente:

- che il deducente aveva stipulato con la nipote Br. Fe. un atto di compravendita avente ad oggetto un compendio immobiliare sito in SSS ed identificato al N.C.E.U. alla partita 23, foglio 11, mapp. 44/1, 46/3, 44/2;

- che il rogito era stato trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Castiglione delle Stiviere il 29.04.1994;

- che, in data 19.12.1994, il deducente aveva notificato alla nipote un atto di citazione, debitamente trascritto, con cui chiedeva la declaratoria di simulazione dell’atto di compravendita inter partes avendo i contraenti inteso dar vita ad una donazione nulla per difetto di forma o revocabile per ingratitudine;

- che, in data 10.10.97, la XXX s.p.a. aveva notificato a Fe. Br. un atto di pignoramento del compendio immobiliare de quo sulla scorta di un titolo esecutivo rappresentato da un mutuo ipotecario;

- che, pertanto, il pignoramento era successivo alla trascrizione della citazione, sicché la sorte della procedura esecutiva era dipendente dall’esito del procedimento circa la proprietà del bene staggito.

       Il G.E. sospendeva la procedura esecutiva ed instaurato il contraddittorio, si costituiva la AAA s.p.a. la quale resisteva ed eccepiva:

- che, dopo l’atto di acquisto da parte dell’esecutata Br. Fe., la deducente aveva iscritto sul compendio di causa un’ipoteca volontaria, a garanzia di un mutuo ipotecario per il quale la debitrice si era resa inadempiente;

- che la trascrizione della domanda da parte dell’opponente era risalente al 22.12.1994 e quindi in epoca successiva all’iscrizione ipotecaria;

- che in data 22.10.97 era stato trascritto il pignoramento immobiliare;

- che, dunque, attesa l’anteriorità della iscrizione, non vi era alcun concreto interesse ad agire da parte del terzo, tanto più che le domande avanzate dal F. erano state respinte dal tribunale di Mantova con sentenza n. 355 del 20.03.1997;

- che, in ogni caso, l’art. 2652 n. 4 c.c. consentiva all’istituto bancario di portare a termine l’esecuzione poiché gli eventuali diritti dei terzi non potevano essere pregiudicati.

Fallito il tentativo di conciliazione, il precedente istruttore assegnava i termini per la precisazione delle domande cui seguivano diversi differimenti in attesa della decisione della Corte d’Appello sul gravame avverso la sentenza di questo ufficio; in data 21.10.2003 il processo era interrotto per l’avvenuta fusione di BBB in WWW s.p.a. giusta atto Notaio dott. Marzio Zanchi di Siena n. 19951 di rep. e n. 7123 di racc. del 25.03.2003.

La causa era poi riassunta per attività dell’opponente e nella successiva fase di merito nessuno compariva per WWW s.p.a. ed interveniva volontariamente la YYY s.p.a. alla quale, dopo la fusione, era stato ceduto il ramo di azienda relativo all’esercizio dell’attività bancaria appartenuto all’incorporata BBB s.p.a.

Assegnati i termini per le integrazioni istruttorie, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

       L’opposizione non merita accoglimento.

       Preliminarmente va dichiarata la contumacia di F. B., non costituitasi sin dalla prima notifica del ricorso introduttivo, nonché di WWW s.p.a. non costituitosi in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso in riassunzione.

Nel merito, emerge dagli atti di causa:

- che, con contratto di compravendita del 22.04.1994 stipulato dal notaio Rossi di Asola rep. n. 94347 e racc. 10339, B. F. alienava alla nipote  Br. Fe. un compendio immobiliare ubicato in SSS ed identificato al N.C.E.U. alla partita 23, foglio 11, mapp. 44/1, 46/3 e 44/2 - atto debitamente trascritto in data 29.04.1994 alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Castiglione delle Stiviere (cfr. doc. 2 e 3 di parte opponente);

- che con atto dello stesso notaio in data 5.05.1994 rep. n. 94506/10356, la BBB, allora soc. coop. a resp. limitata, concedeva a B. F. un mutuo di £. 1.000.000.000 da estinguere con un piano di ammortamento decennale e, a garanzia, la mutuataria conduceva ipoteca volontaria sul compendio acquistato dallo zio Bruno; l’ipoteca era iscritta in data 13.05.1994 ai n. 1494/269 sino alla concorrenza di £. 1.800.000.000 (doc. 1 e 2 di parte convenuta);

- che, con citazione trascritta in data 22.12.1994, l’odierno opponente conveniva in giudizio la nipote per sentir accertata la simulazione dell’atto di compravendita inter partes e la conseguente nullità della donazione dissimulata, per carenza dei requisiti di forma o per ingratitudine della donataria (doc. 6 di parte opponente);

- che sia il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 355 del 20.03.1997, sia la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 391 depositata in data 14.05.2003 (avverso la quale il soccombente ha proposto ricorso per cassazione) rigettavano la domanda di simulazione avanzata da B. F. (doc. 3 di parte convenuta e doc. 7 di parte intervenuta);

- che, infine, la BBB s.p.a. notificava alla propria debitrice atto di precetto per l’importo di £. 1.475.655.102 e successivo atto di pignoramento sui beni de quibus, trascritto in data 22.10.1997 ai nn. 3663/2484.

       Fatta tale premessa in fatto, l’opponente eccepiva che l’esecuzione immobiliare non poteva essere proseguita sino al definitivo accertamento della titolarità dei beni staggiti in odio alla nipote di cui rivendicava la titolarità.

L’opposizione non merita accoglimento.

A parte il rilievo che i gradi di merito hanno acclarato la manifesta infondatezza delle pretese dell’attore, nel merito, non va dimenticato che l’azione di opposizione di terzo nel procedimento esecutivo non è propriamente un’azione reale di rivendica, ma un’azione personale del terzo di accertamento dell’illegittimità dell’esecuzione in rapporto al suo oggetto e nei confronti del terzo che sullo stesso vanti un diritto che possa ritenersi prevalente su quello che compete al creditore procedente; in altri termini, la domanda di opposizione ex art. 619 c.p.c. dà vita ad un giudizio ordinario di cognizione in cui l’onere di provare il diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all’esecuzione attiene al fatto costitutivo della pretesa ed è quindi a carico dell’attore (cfr. da ultimo Cass. 13.10.2003 n. 15278).

Nel caso di specie, ad onor del vero, non sembra neppure che il terzo opponente contesti il diritto della banca a procedere all’esecuzione forzata su quegli immobili di cui rivendica la titolarità e, d’altronde, è pacifico che l’iscrizione ipotecaria sia anteriore alla trascrizione della sua domanda di declaratoria di simulazione, di talché, a ben vedere, è irrilevante in questa sede verificare il reale proprietario dei beni colpiti da pignoramento, se non per le limitate facoltà previste dall’art. 2858 c.c. in favore del terzo acquirente.

E’ noto che l’ipoteca attribuisca il diritto al creditore di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato (art. 2808 c.c.), sicché è legittima la condotta della banca la quale, pure in presenza della trascrizione della domanda di cui si è detto, aveva l’onere di agire nei confronti dell’effettiva ed attuale intestataria del bene, id est la sua debitrice B. F..

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 564/60, ha inoltre chiarito che il creditore ipotecario può espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito nei confronti del terzo acquirente ancorché pendano azioni dichiarative di simulazione assoluta dell’acquisto, azioni revocatorie per frode o azioni per rescissione e che la forma dell’esecuzione è quella diretta contro il debitore (cfr. Cass. n. 2641/1970 secondo cui il creditore ipotecario non deve procedere esecutivamente ex art. 602 c.p.c. nei confronti di colui che, dopo l’iscrizione dell’ipoteca, ma prima del pignoramento, abbia trascritto la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferimento dell’immobile).

Se dunque l’intervenuta è legittimata a dar corso all’espropriazione in base all’iscrizione ipotecaria anteriore alla trascrizione della citazione e premesso che si debbono seguire le forme dell’espropriazione diretta contro il debitore, rimane da vagliare la questione dell’opportunità di sospendere il presente processo ex art. 295 c.p.c. sino alla pronuncia della Suprema Corte in ordine alle domande svolte dall’odierno opponente (e disattese dai giudici di merito) onde consentire al Ferruccio di esercitare le facoltà previste dall’art. 2858 c.c. (cfr. sull’argomento la motivazione di Cass. 3.02.1995 n. 1324).

A parere di questo decidente, non vi è motivo di procrastinare ulteriormente il buon diritto della banca ad agire in executivis sugli immobili pignorati ora di proprietà di B. F. e sul punto basta osservare che, anche a voler ipotizzare un esito positivo del ricorso in cassazione, l’odierno opponente potrebbe o rilasciare l’immobile ai creditori (ed allora l’opposizione non sarebbe sorretta da alcun interesse ad agire) o pagare i creditore iscritti.

A parte che quest’ultima possibilità non è neppure preclusa all’attore in rivendica non ancora vittorioso, l’interesse a soddisfare i creditori iscritti sussiste in concreto solo nel caso in cui il valore del bene rivendicato sia superiore al credito garantito, evenienza non ricorrente nel caso di specie (cfr. atti della procedura esecutiva n. 159/97 R.G. in cui si evince che il credito precettato è di £. 1.475.655.102, mentre il prezzo base di incanto degli immobili di lite è di sole £. 231.000.000).

In conclusione, l’inconsistenza dei motivi posti a fondamento della domanda di simulazione, già disattesi nei giudizi di merito, valutata unitariamente alla sostanziale inutilità della presente opposizione sotto il profilo pratico, rende inopportuna la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. e, conseguentemente, va affermato il diritto dell’intervenuta a proseguire nella procedura esecutiva intrapresa nei confronti dell’esecutata Br. Fe.

       La domanda di risarcimento del danno svolta dalla banca per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento in difetto di qualsiasi prova in ordine al danno effettivamente patito.

Al creditore procedente va assegnato il termine per la riassunzione del processo esecutivo, termine che decorre o dal passaggio in giudicato della presente sentenza o dall’eventuale rigetto del gravame in ipotesi di appello ex art. 627 c.p.c.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con l’avvertenza che il valore della causa non corrisponde, come sostenuto dal procuratore dell’intervenuta, al credito azionato nella procedura esecutiva, di talché la richiesta di oltre € 34.000 per competenze va disattesa. 

In materia di procedimento civile esecutivo, nelle cause di opposizione all’esecuzione, di opposizione di terzo all’esecuzione o per le controversie distributive di cui all’art. 512 c.p.c., la competenza per valore e per territorio è verticalmente ripartita, a partire dal 2 giugno 1999, tra tribunale e giudice di pace, trovando con riferimento ad esse applicazione i criteri generali del valore e del territorio proprio dell’ordinario giudizio di cognizione. Ne consegue che nei suddetti giudizi di opposizione la competenza per valore va determinata come segue: in caso di opposizione proposta dal debitore o dal terzo assoggettato all’esecuzione si ha riguardo al valore del credito per cui si procede o della parte di credito in contestazione; in caso di opposizione proposta dal terzo ex art. 619 c.p.c. si ha riguardo al valore di diritto affermato come causa della domanda; quanto all’opposizione in sede di distribuzione del ricavato ex art. 512 c.p.c., in base al valore del maggiore dei crediti contestati, essendo il cumulo delle domande proposte contro persone diverse escluso ai sensi dell’art. 10, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. 20.09.2002 n. 13757).

P.  Q.  M.

       Il Tribunale di Mantova, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio fra le parti sull’opposizione avanzata da B. F. con ricorso depositato in data  19.12.2000, così provvede:

- dichiara la contumacia di WWW s.p.a. e di Br. Fe.;

- rigetta l’opposizione e per l’effetto accerta il diritto dell’intervenuta YYY s.p.a. a procedere esecutivamente sul compendio immobiliare oggetto del pignoramento immobiliare notificato a Br. Fe. e trascritto in data 22.10.1997 ai n. 2484 R.G. e n. 3663 R.P.; 

- assegna all’intervenuta termine di giorni novanta per la riassunzione del processo esecutivo;

- condanna l’opponente a rifondere le spese di lite all’intervenuta YYY s.p.a., liquidate in complessivi € 9.350, di cui € 350 per spese ed anticipazioni, €