Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 688 - pubb. 01/07/2007

Obbligazioni Cirio - Quesito al C.T.U.

Tribunale Mantova, 18 Novembre 2004. Est. Bernardi.


Collocamento e negoziazione di obbligazioni Cirio – Provvedimenti istruttori – Quesito al Consulente tecnico d’ufficio – Rating e grado di rischio – Modalità di cessione dei titoli ai risparmiatori.



 


 


Tribunale di Mantova

Sezione Seconda civile

Il Giudice Istruttore,

sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 12-10-2004 così provvede:

rigetta l’istanza di esibizione degli atti penali formulata dalla difesa attorea in quanto avente natura esplorativa e non risultando la necessità di acquisizione di siffatta documentazione ai fini della decisione;

ritenuta la necessità dispone consulenza tecnica sul seguente quesito:

letti gli atti ed effettuate le opportune indagini, acquisite le necessarie informazioni anche presso terzi (da indicare), compresa la Consob ex art. 4 co. VII t.u.l.f, descriva il c.t.u. la natura dei titoli oggetto della presente controversia e le modalità seguite per il loro collocamento presso gli investitori italiani specificando se la xxx ovvero altra società del gruppo bancario di cui tale istituto fa parte, al momento dell’operazione di cui al presente giudizio, abbia partecipato al collocamento dei bond Cirio; 

precisi se a tali obbligazioni fosse stato attribuito (ed in tal caso da quale soggetto) un rating e, comunque, la valutazione da parte del mercato (al momento dell'effettuazione dell'operazione per cui è causa) del grado di rischio dell’investimento nelle stesse;

specifichi se tali titoli fossero destinati unicamente a determinate categorie di investitori;

illustri le specifiche modalità attraverso cui è stata in concreto effettuata la cessione delle obbligazioni Cirio precisando a) se la banca abbia venduto titoli già presenti nel proprio portafoglio ovvero se li abbia acquistati da altri operatori per soddisfare l’ordine impartito dagli attori e b) se ed a quale prezzo tali valori fossero, da altri operatori, offerti sul mercato il giorno dell’operazione per cui è causa; 

 

rigetta l’istanza di prova orale dedotta da parte convenuta apparendo i capitoli dedotti irrilevanti (n. 1-27-8-9-11-12-13-14-20-21-22-23), superflui (3-4-5-6-10-18-19) anche alla luce delle indagini rimesse al c.t.u., ovvero di contenuto negativo (16-17);

nomina a tal fine quale c.t.u. la dott. xxx;

fissa per il giuramento ed il conferimento dell’incarico l’udienza del 23-11-2004 ad ore 10.45 e segg..

Si comunichi alle parti ed al c.t.u.