Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 939 - pubb. 01/07/2007

Ammissione al passivo di redito basato su sentenza appellata di reiezione

Tribunale Mantova, 19 Marzo 1999. .


Insinuazione al passivo – Credito fondato su titolo stragiudiziale la cui esistenza sia stata negata da sentenza di primo grado appellata – Inammissibilità.



 


 


omissis

Oggetto: Opposizione allo stato passivo.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data  17-3-1997  Paolo Bianchi proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con cui gli organi fallimentari avevano ammesso il suo credito al passivo in misura considerevolmente ridotta ri-spetto a quanto richiesto.

La domanda dell’istante era infatti rivolta ad ottenere l’insinuazione al passivo  a) in via privilegiata ipotecaria per  £  100.000.000 oltre a  £  1.049.000 per spese di in-giunzione, interessi e spese successive; b) in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c. per la somma di  £  81.801.025 oltre a  £  1.469.600 per spese di ingiunzione, interessi e spese successive  e  c) in via chirografaria per IVA e contributo previdenziale relativamente a tale ultima voce di credito, laddove per contro il credito veniva ammesso per  £  52.273.100 in privilegio ex art . 2751 bis n. 1 c.c. e  per  £  29.527.925 in via chirografaria oltre agli interessi di legge, con esclusione dell’importo di cui alla lettera a)  in quanto non titolare del credito, di quello di  £  1.469.600 di cui alla voce  b)  perché non spettante ed infine con il riconoscimento della somma di  £ 15.542.194 per IVA sulle spettanze professionali di cui alla voce  b).

L’opponente lamentava l’ingiustizia della decisione adottata sostenendo che il credi-to di  £  100.000.000 era fondato su due assegni bancari rimasti impagati in relazio-ne ai quali era stato emesso decreto ingiuntivo dal Presidente del Tribunale di Mantova ed era poi stata iscritta ipoteca giudiziale, mentre nessun rilievo poteva attribuirsi al fatto che il Tribunale di Mantova con sentenza 158/95 avesse dichiarato l’inesistenza di tale credito atteso che egli aveva interposto appello sicché sul punto non si era formato il giudicato. Il Bianchi affermava inoltre che la ammissione al passivo per il credito professionale di cui alla voce sub b) doveva comportare anche il riconoscimento delle spese affrontate per ottenere l’ingiunzione  pari a  £  1.469.600 e, per contro, illegittimamente escluse mentre nessuna altra doglianza esprimeva con riguardo alle ulteriori statuizioni assunte.

La curatela, rimasta contumace, si opponeva all’accoglimento della opposizione e la causa, senza l’espletamento di attività istruttoria, veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Premesso che gli assegni su cui l’opponente fonda il proprio credito non sono stati  prodotti nel presente giudizio essendosi egli limitato a produrre copia della sentenza che, in parte qua, ha escluso la sussistenza del suo credito, va osservato che alla fattispecie in esame trova analogica applicazione la norma di cui all’art. 95 l.f. con la conseguenza che il credito in questione potrà essere ammesso al passivo del fallimento solo a seguito dell’esito favorevole del giudizio pendente avanti il giudice naturale della impugnazione  (in tal senso vedasi Cass. 9-3-1990 n. 1937; Cass. 16-2-1989 n. 928; Cass. 28-4-1988 n. 3217) sicché la statuizione adottata in sede di formazione dello stato passivo non appare meritevole di censura non disponendo in ogni caso il Collegio di alcun elemento per poter disattendere la decisione assunta con la sentenza impugnata. Né, infine, può essere condiviso l’assunto difensivo secondo cui avrebbe dovuto trovare collocazione al passivo l’importo corrispondente alle spese di ingiunzione posto che, come si desume dagli atti prodotti, il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base del preteso credito fondato sugli assegni bancari (e non su quel- lo riguardante i compensi professionali), decreto in ogni caso revocato con la sentenza n. 158/95 emessa il 26-1/16-2/1995 dal Tribunale di Mantova.

L’opposizione deve pertanto essere rigettata mentre nessuna statuizione sulle spese va adottata stante la contumacia della curatela.

ptm

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:

dichiara la contumacia del fallimento Garden s.r.l. e respinge l’opposizione allo stato

passivo promossa da Paolo Bianchi.