Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 727 - pubb. 01/01/2007

Imprenditore agricolo, compimento di operazioni commerciali e fallimento

Tribunale Mantova, 04 Dicembre 2003. Est. Bernardi.


Fallimento - Imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. modificato dal d. lgs. n. 228/2001 - Allevamento di animali e connessione con il fondo - Non necessaria - Compimento di operazioni commerciali di rilevante entità ed assoggettabilità al fallimento.



 


 


omissis

Letto il ricorso n. 150/03 con il quale C. C. s.r.l. chiede che venga dichiarato il fallimento di Verdi F.;  

vista la documentazione allegata e la nota informativa redatta dai Carabinieri;

rilevato che la debitrice risulta essere iscritta alla Camera di Commercio con la qualifica di imprenditore agricolo svolgente l’attività di coltivazione di cereali associata all’allevamento di suini e che, in ragione di ciò, ha chiesto il rigetto dell’istanza di fallimento;

osservato che l’istante sostiene per contro la fallibilità della resistente negando che la stessa possa considerarsi imprenditore agricolo sia perché mancherebbe il necessario collegamento dell’attività di allevamento dei suini con il fondo sia perché il proprio credito deriverebbe da operazioni riguardanti la mera compravendita di vitelli sia infine perché l’istante avrebbe rilasciato fideiussione di euro 500.000,00 a garanzia del pagamento dei debiti da parte della società Alfa s.r.l. parimenti debitrice nei confronti del ricorrente;

ritenuto che l’asserzione secondo cui la resistente non avrebbe mai commercializzato i bovini in questione essendosi limitata ad accettare “un transito di comodo dell’operazione” posta in essere da terzi (l’istante e l’azienda agricola Rossi P., reale acquirente del bestiame) anche con il rilascio degli assegni posti a fondamento del ricorso, non trova alcun supporto nella documentazione in atti dalla quale emerge per contro l’effettività della compravendita;

ritenuto che ai sensi dell’art. 2135 c.c. come modificato dal d. lgs. 228/2001 è imprenditore agricolo chi esercita, fra l’altro, l’attività di coltivazione del fondo e quella di allevamento degli animali intendendosi come tali le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo;

osservato che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 2135 c.c., è venuta meno la stretta connessione in precedenza ritenuta necessaria (cfr. Cass. 23-10-1998 n. 10527) fra l’attività agricola e la terra atteso che la norma di cui all’art. 2135 c.c. novellato a) fa riferimento agli animali e non più al bestiame (termine questo che ha sempre designato le sole specie animali legate al fondo in quanto destinate alla sua lavorazione o comunque alimentate con i prodotti coltivati sullo stesso), b) prende in considerazione anche solo un ciclo biologico o una fase necessaria dello stesso ed infine c) prevede l’utilizzazione del fondo quale strumento effettivo o solo potenziale per l’esercizio dell’attività agricola;

considerato che, nel caso di specie, la resistente è titolare di un’azienda che gestisce circa 33 ettari di terreno adibiti in parte (25 ha) alla coltivazione di cereali ed in parte (8 ha) a quella di barbabietole nonché l’allevamento di circa 4.500 maiali con la produzione di suinetti che vengono venduti al raggiungimento di circa 30 kg di peso sicché la stessa, alla luce del vigente assetto normativo, è imprenditore agricolo;

considerato peraltro che la professionalità, richiesta come requisito per la sussistenza della figura di imprenditore delineata dall’art. 2082 c.c., postula la abitualità di operazioni commerciali ma non l’esclusività o la preminenza delle stesse rispetto ad altre attività (cfr. Cass. 17-3-1997 n. 2321; Cass. 3-12-1981 n. 6395);

considerato altresì che anche il compimento di un unico affare può determinare l’attribuzione della qualifica di imprenditore commerciale in considerazione della sua rilevanza economica (cfr. Cass. 31-5-1986 n. 3690);

osservato in proposito che la debitrice ha acquistato e poi alienato numerosi bovini (oltre alla vendita, in due occasioni, dei 60 animali di cui al ricorso per un controvalore di € 79.234,54, l’istante ha documentato l’esistenza di altre due vendite nei confronti della Verdi, avvenute sempre nel corso del 2003 e concernenti 102 capi per un corrispettivo di € 118.282,00), operazioni da qualificarsi come commerciali poiché la debitrice non ha atteso ad alcuna fase del ciclo biologico, non disponendo neppure delle stalle per il ricovero dei capi;

ritenuto che le predette transazioni per il loro numero, la stretta successione temporale e l’entità dei valori in questione sono tali da far considerare la debitrice come imprenditore commerciale e quindi assoggettata alla disciplina di cui alla legge 267/42;

considerato infine che, nel contesto sopra delineato, il rilascio della fideiussione per un rilevante importo (euro 500.000,00) in favore di una società commerciale (che appare essere debitrice della ricorrente per circa 150.000,00 euro) costituisce ulteriore elemento atto ad attribuire alla debitrice la qualifica di imprenditore commerciale;

osservato altresì che la debitrice non può ritenersi piccolo imprenditore in considerazione sia della circostanza che l’attività di compravendita di bovini (per come in concreto svolta) non richiede una complessa struttura di supporto sia dell’ammontare delle obbligazioni assunte sia del fatto che, comunque, la Verdi può avvalersi del personale e delle attrezzature dell’azienda agricola;

ritenuto inoltre che sussistono i presupposti e le condizioni  per la pronuncia del fallimento in considerazione dell’entità del credito azionato, dell’esito negativo dell’esperita procedura esecutiva e delle condizioni patrimoniali dell’impresa evidenziandosi che non vi è alcuna certezza dell’esistenza del credito verso la società Beta avendo affermato la stessa debitrice di averlo già incassato;

ritenuto che questo Tribunale è competente ai sensi dell’art. 9 del R.D. 16.3.1942 n. 267  poiché  la  sede dell’impresa si trova in G.; 

P.Q.M.

omissis

Così deciso in Mantova, li 4-12-2003.