Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6752 - pubb. 12/12/2011
Anticipazioni bancarie, concordato preventivo e diritto della banca di trattenere gli incassi
Tribunale Bergamo, 22 Novembre 2011, n. 2606. Est. Gaballo.
Concordato preventivo - Anticipazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritto della banca di trattenere le somme ricavate dal portafoglio anticipato prima della procedura di concordato preventivo - Sussistenza.
Deve ritenersi operante anche dopo l'inizio della procedura di concordato preventivo la clausola contrattuale che attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme incassate in relazione ad anticipazioni effettuate prima dell'inizio della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
Massimario, art. 56 l. fall.
Massimario, art. 167 l. fall.
Massimario, art. 168 l. fall.
Massimario, art. 169 l. fall.
Testo Integrale