Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 757 - pubb. 01/01/2007

Fideiussione, data certa e altre garanzie

Tribunale Mantova, 13 Giugno 2002. Est. Bernardi.


Fideiussione su fogli separati e spillati - Data certa - Sottoscrizione del soggetto garantito - Fideiussione omnibus e indeterminatezza dell'oggetto - Inapplicabilità dei principi a garanzie prestate nell'ambito di normale attività mercantile.



 


 


omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 16-3-200 la società Alfa Srl proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con il quale gli organi del fallimento Grossi Ivo, Grossi Mauro e Mambrini Italia Libera s.d.f nonché dei singoli soci avevano rigettato la sua domanda di ammissione al passivo, decisione questa che era stata assunta in base alla considerazione secondo cui il titolo su cui si fondava la pretesa (fideiussione rilasciata il 6-2-1996 da Grossi Ivo e Mambrini Italia Libera a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalla Grossi s.r.l. nei confronti dell’istante) doveva considerarsi revocabile ex art. 64 l.f. o comunque invalido per mancanza di determinazione dell’oggetto.

L’opponente affermava l’illegittimità del provvedimento adottato sostenendo che la garanzia era stata rilasciata prima del termine biennale previsto dall’art. 64 l.f. laddove il fallimento dei soci era stato dichiarato il 16-9-1999 e che comunque l’atto non poteva considerarsi gratuito: negava infine l’invalidità della fideiussione rilevando che era stato determinato l’importo massimo garantito e che l’oggetto di essa era determinabile per relationem.

Si costituiva la curatela la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione assumendo che la fideiussione non aveva data certa e che comunque doveva considerarsi invalida per indeterminatezza dell’oggetto.

La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva quindi rimessa la Collegio, per la decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi

L’opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Occorre premettere che il titolo in forza del quale l’opponente ha chiesto di essere ammessa al passivo fallimentare è materialmente costituito da due fogli spillati, su uno solo dei quali figurano il timbro postale nonché le sigle dei garanti i quali, con tale atto si sono obbligati a garantire alla società istante “l’adempimento di tutte le obbligazioni presenti passate e future assunte e da assumere dalla Grossi s.r.l. nei confronti della Alfa per il pagamento del prezzo e dei relativi accessori (interessi ecc…) di tutte le forniture presenti passate e future”, sino alla concorrenza di £.800.000.000.

In ordine al requisito della data certa va rilevato che, secondo la giurisprudenza, i fatti indicati nell’art. 2704 c.c. non hanno carattere tassativo e se la scrittura privata forma un unico corpo con il foglio sul quale è stato impresso il timbro, la data risultante da quest’ultimo deve ritenersi come data certa della scrittura ai fini della computabilità di fronte ai terzi perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad una attestazione autentica che il documento medesimo è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita ( in tal senso vedasi Cass. 1-10-1999 n. 10873; Cass. 25-7-1997 n. 6943; Cass. 10-3-1994 n. 2347 nonché Cass. 16-1-1991 n. 1623 sul “corso particolare” ricorrente nella fattispecie in esame).

Orbene va osservato che se è pur vero che l’atto è costituito da due fogli staccati nondimeno quello su cui figura il timbro riporta tutte le indicazioni sopra menzionate sicché può dirsi che il testo contente le obbligazioni ha data certa.

Quanto all’asserzione della curatela secondo cui sarebbe possibile che il foglio sia stato timbrato in bianco e riempito solo in un secondo momento, va osservato che la prova di tale assunto grava su chi lo prospetta (vedasi Cass. 10873/99 cit.) e che siffatto onere non è stato in alcun modo assolto dal fallimento.

Né ha pregio l’ulteriore deduzione della curatela secondo cui la fideiussione non sarebbe valida in quanto mancherebbe la sottoscrizione del soggetto garantito: va infatti ricordato che la fideiussione è un contratto da cui derivano obbligazioni per il solo proponente con la conseguenza che esso è concluso in mancanza di rifiuto della proposta ( cfr. art. 1333 c.c.).

La garanzia prestata non può invece considerarsi valida per indeterminabilità del suo oggetto ex art. 1346 c.c.

In proposito va detto che non appare pertinente il richiamo della copiosa giurisprudenza formatasi sulla c.d. fideiussione omnibus rilasciata in favore degli istituti bancari atteso che, al fine di escludere la violazione del disposto di cui agli art. 1346 c.c., per tale figura si è fatto riferimento alla circostanza che l’attività bancaria, oltre ad assumere rilevanza costituzionale, non è discrezionale in quanto regolata da norme pubblicistiche laddove siffatte caratteristiche non ricorrono nell’esercizio della comuni attività mercantili.

D’altro canto il requisito della determinabilità dell’oggetto della fideiussione per obbligazioni future deve ritenersi assicurato mediante un richiamo delle obbligazioni medesime idoneo a consentire l’individuazione del relativo contenuto: nel caso di specie, invece, premesso che non era in corso un rapporto di somministrazione o comunque di durata, va detto che l’atto di fideiussione non consente alcuna possibilità di determinare il contenuto delle obbligazioni garantite anche in considerazione della mancanza di ogni limitazione temporale (cfr Cass. 5-12-1970; Cass. 20-7-1967 n. 1887; Cass. 3/1961).

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale,  definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:

respinge l’opposizione ex art. 98 l.f. promossa dalla Alfa s.r.l; condanna l’opponente a rifondere al fallimento opposto le spese di lite liquidate in complessivi euro 5.497,78 di cui € 149,78 per spese, € 1.547,59 per diritti ed € 3.800,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 .P., IVA e CPA come per legge.