Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 592 - pubb. 26/07/2007

Impossibilità sopravvenuta e provvedimento amministrativo

Tribunale Mantova, 17 Aprile 2007. Est. Bernardi.


Adempimento delle obbligazioni – Provvedimento amministrativo che impedisce l’adempimento – Impossiblità sopravvenuta – Esclusione.

Contratto con il consumatore – Efficacia della fideiussione subordinata a controgaranzia da parte di terzo – Vessatorietà della clausola – Esclusione – Limitazione delle responsabilità – Esclusione.



Ove il debitore non adempia alla propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti non può invocare l'impossibilità della prestazione con riferimento ad un provvedimento dell'autorità giurisdizionale amministrativa che fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza (nel caso di specie il giudice amministrativo ebbe ad annullare una concessione edilizia relativa ad una complesso alberghiero che avrebbe dovuto essere edificato su porzioni di territorio sottoposte al vincolo di cui all’art. 10 della legge 353/00 in quanto aree boscate e di pregio ambientale interessate da incendio). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Non è vessatoria la clausola che condiziona l’efficacia della fideiussione alla prestazione da parte del debitore garantito di una controgaranzia ipotecaria in favore del garante né può considerarsi come limitatrice della responsabilità implicando essa il mancato sorgere dell’obbligazione stessa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


omissis

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 23-3-2005 R. R. premettendo di avere agito nella veste di consumatore, affermava a) di avere stipulato presso la propria abitazione in Mantova con la M. G. s.p.a. un contratto d’acquisto del diritto di soggiorno alberghiero di natura personale e durata trentennale esercitabile su di una unità abitativa del complesso alberghiero Club Hotel ** in Comune di Levanto; b) che la M. si era impegnata ad ultimare il complesso edilizio entro il 30-5-2004; c) di avere versato, a titolo di pagamento, la somma di euro 6.830,56; d) che a garanzia del rimborso di quanto versato, in caso di mancato completamento dei lavori di costruzione del complesso alberghiero, la venditrice aveva rilasciato la fideiussione n. 12350 emessa da L’I. s.p.a. per l’importo di € 6.830,56 poi sostituita con altra polizza n. 57244 emessa dalla S. R. s.p.a. con durata dal 14-2004/1-4-2005; e) che la M., contrariamente agli impegni negoziali assunti, anziché rilasciare una fideiussione a prima richiesta scritta e senza eccezioni, gli avrebbe consegnato una fideiussione limitata nel tempo e soggetta all’onere della preventiva completa escussione del contraente da parte del beneficiario e che gli artt. 6 e 11 della polizza contenevano ulteriori limitazioni dei diritti dell’attore da considerarsi inefficaci ex art. 1469 bis c.c. ovvero nulli ex art. 1341 c.c.; f) di avere intimato in data 12-11-2004 l’adempimento del contratto ex art. 1454 c.c. ma senza esito e che la controparte aveva comunicato l’impossibilità di eseguire la prestazione pattuita ma senza rimborsare alcunché: alla luce di quanto esposto l’istante chiedeva che il contratto venisse dichiarato risolto per inadempimento della controparte con la condanna alla restituzione dell’importo versato nonché al risarcimento del danno da lucro cessante in considerazione dell’incremento di valore del mercato immobiliare dal 2002 ad oggi ed indicato nel 20% del valore iniziale del contratto (pari ad € 15.330,56), cui dovevano aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria.

Con il medesimo atto introduttivo l’attore chiedeva inoltre la condanna della S. R. al pagamento in suo favore, in solido o in via sussidiaria, della somma di € 6.830,56 con interessi e rivalutazione in virtù della prestata fideiussione.

La M. si costituiva chiedendo il rigetto della domanda assumendo a) che in relazione alla mancata edificazione del complesso alberghiero la prestazione era divenuta impossibile a causa dell’intervenuto annullamento della concessione edilizia da parte del T.A.R-Liguria, circostanza alla medesima non imputabile e che avrebbe integrato la fattispecie di cui all’art. 1463 c.c. con la conseguenza che all’attore sarebbe spettato solo la restituzione di quanto versato ma non anche il risarcimento del danno; b) che non era stata inadempiente all’obbligazione prevista dal d. lgs. 427/98 avendo consegnato idonea polizza fideiussoria ed avendo il R. dato esecuzione al contratto anche dopo il ricevimento della polizza senza sollevare rilievi di alcun genere; c) di essersi comportata lealmente avendo sospeso la riscossione dei pagamenti mensili a seguito dell’interruzione dei lavori di costruzione, offerto al cliente la possibilità di soggiornare presso altra struttura alberghiera, dato ampia disponibilità di definire ogni questione relativa al contratto ed infine di avere perseguito tutte le vie legali onde vedere affermata la legittimità della concessione edilizia originariamente ad essa rilasciata.

Si costituiva in giudizio anche la S. R. la quale eccepiva l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale, l’inefficacia della fideiussione ai sensi degli artt. 6 e 10 del contratto, l’inoperatività dello stesso in relazione alla pretesa attorea di risarcimento del danno, la decadenza dalle pretese sia in virtù dell’art. 6 della polizza che ex art. 1956 e 1957 c.c.: concludeva quindi per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva di essere manlevata dalla M. ove le pretese attoree avessero trovato accoglimento.

All’udienza di prima comparizione la difesa della M. eccepiva l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta contro di essa dalla S. R. per mancato rispetto del termine di cui all’art. 167 II co. c.p.c..

Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In primo luogo va ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell’istruttoria in ordine all’ammissione delle prove orali dedotte dall’attore e dalla S. R. (la M. non ha invece formulato conclusioni istruttorie) e per il cui ingresso esse hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni atteso che i capitoli formulati appaiono superflui ovvero di contenuto valutativo o negativo.

Va poi precisato che non è controverso fra le parti che l’attore, residente in Mantova, abbia agito in qualità di consumatore sicché ai sensi dell’art. 1469 bis III co. n. 19 c.c. per tutte le domande introdotte (e in particolare per quella proposta contro la S. R.) deve ritenersi competente il Tribunale adito, conseguendone che l’eccezione al riguardo sollevata dalla difesa della garante deve ritenersi infondata (cfr. in generale Cass. S.U. 1-10-2003 n. 14669 e, per una fattispecie analoga v. Cass. 12-1-2005 n. 449): in proposito occorre sin d’ora precisare, a fronte delle difese al riguardo svolte dalla società S. R., che è considerato "professionista" ai sensi degli artt. 1469 bis c.c. e segg. la persona sia fisica che giuridica che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale ed avendo il predetto ente come oggetto sociale proprio la prestazione di garanzie a favore di terzi, ne deriva che anche la figura negoziale in esame rientra nell’ambito di applicazione delle regole poste a tutela del consumatore (cfr. Cass. 13-6-2006 n. 13643; è invece infondata la deduzione attorea circa l’inefficacia di alcune clausole ai sensi dell’art. 1341 c.c. atteso che l’obbligo formale sancito da tale norma è stato osservato avendo apposto il cliente una duplice sottoscrizione).

Non vi è poi dubbio alcuno in ordine all’avvenuta risoluzione del contratto e, preso atto che la sentenza del T.A.R.-Liguria 21-2-2003 n. 225 di annullamento della concessione ad edificare il complesso alberghiero per cui è causa è stata confermata dal Consiglio di Stato, occorre verificare se l’impossibilità di adempiere sia o meno imputabile alla convenuta.

In proposito va rammentato che ove il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare l'impossibilità della prestazione con riferimento ad un provvedimento dell'autorità pubblica (nel caso di specie giurisdizionale) che fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza (cfr. Cass. 28-11-1998 n. 12093): nel caso di specie dalla lettura della menzionata sentenza del T.A.R. si desume la manifesta gravità e molteplicità delle violazioni di legge perpetrate dal Comune nel rilasciare l’atto concessorio (in particolare occorre rilevare che la progettata edificazione riguardava porzioni di territorio sottoposte al vincolo di cui all’art. 10 della legge 353/00 in quanto aree boscate e di pregio ambientale interessate da incendio, circostanze di fatto, queste ultime, facilmente percepibili da chiunque stante la loro evidenza) nè va sottaciuto che il contratto era stato stipulato con l’attore in epoca antecedente di qualche mese rispetto al rilascio  della concessione edilizia.

Il contratto va quindi dichiarato risolto per grave inadempimento della M. rilevandosi che il preteso inadempimento concernente il contenuto convenzionale della polizza fideiussoria  non sussiste avendo l’attore sottoscritto sia l’originario contratto sia una successiva integrazione così dimostrando di averne accettato le clausole: ne deriva che l’istante va risarcito dei danni subiti che si compendiano nel danno emergente costituito dal versamento dell’importo di € 6.830,56 corrispondente in valori  attuali ad € 7.090,98 cui debbono aggiungersi gli interessi legali a far data dal 23-12-2004 (data in cui la M. G. ha comunicato di non poter adempiere) sino al saldo definitivo sulla somma di € 6.830,56 rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat ex art. 150 disp. att. c.p.c.. Non spetta invece all’attore il lucro cessante non essendo stata fornita idonea prova del maggior valore che avrebbe assunto il proprio diritto ove il contratto fosse stato eseguito non potendosi equiparare il diritto di soggiorno alberghiero, come pretenderebbe l’istante, a quello di proprietà immobiliare, diritto peraltro che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non avrebbe mai potuto sorgere stante l’illiceità della situazione giuridica e di fatto che ne avrebbe costituito il fondamento.

In ordine alla domanda spiegata nei confronti della S.R.  privo di pregio è l’assunto secondo cui la garanzia non avrebbe ad oggetto il rimborso degli importi versati dall’attore bensì e diversamente l’adempimento dell’obbligo di completamento dei lavori cui l’attore, chiedendo la risoluzione del contratto avrebbe rinunciato, atteso che una siffatta interpretazione della clausola negoziale oltre a contrastare con il significato letterale delle espressioni usate e con l’intenzione perseguita dai contraenti, non sarebbe comunque conforme a buona fede: peraltro va ricordato che le clausole inserite in formulari unilateralmente predisposti dalla controparte, come nel caso di specie, nel dubbio si interpretano a favore del c.d. contraente debole e, comunque, del consumatore (v. art. 1370 e 1469 quater c.c.).

In relazione alle numerose eccezioni di inoperatività della polizza sollevate dalla S. R. sono infondate quelle riguardanti pretese inosservanze di oneri formali sanciti dall’art. 10 del contratto: in proposito va rilevato che l’attore ha prodotto in giudizio copia del contratto firmato da tutte le parti (e non disconosciuto) ove è scritto che la fideiussione è stata emessa in triplice esemplare a Firenze sicché deve dedursi oltre al perfezionamento del contratto anche che il fideiussore (la cui sede commerciale è ubicata in Firenze e che ha sottoscritto l’atto sotto il timbro portante la dizione “Direzione Commerciale”) ne abbia trattenuto copia.

Risulta invece fondata l’eccezione concernente l’inefficacia della fideiussione a causa della mancata prestazione a favore della S. R. di una controgaranzia ipotecaria di pari importo da parte della M. G. s.p.a.: non controversa tale circostanza fra le parti, va infatti osservato che la clausola di sospensione dell’efficacia del contratto contemplata all’art. 10 non può considerarsi vessatoria non dipendendo l’operatività della garanzia dal comportamento del professionista tenuto alla prestazione bensì da quello di altra parte negoziale né trattandosi di clausola limitatrice della responsabilità implicando essa il mancato sorgere dell’obbligazione stessa.

Stante l’esito della lite nessuna statuizione può adottarsi in ordine alla domanda di manleva formulata dalla S. R. (peraltro tardivamente e perciò inammissibilmente proposta).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei rapporti fra l’attore e la M. G. mentre l’incertezza della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese nei rapporti fra costui e la S. R..

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

dichiara risolto per grave inadempimento della M. G. s.p.a. il contratto stipulato con l’attore in data 14-6-2002 e, per l’effetto, condanna quest’ultima a pagare all’attore la somma di euro 7.090,98 oltre agli interessi legali sulla somma di € 6.830,56 a far data dal 23-12-2004 sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat ex art. 150 disp. att. c.p.c. sino al saldo definitivo;

condanna M. G. s.p.a. a rifondere all'attore le spese di lite liquidandole in complessivi euro 4.539,45 di cui € 189,45 per spese, € 2.100,00 per diritti ed € 2.250,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;

rigetta la domanda proposta dall’attore contro la S. R. s.p.a. e compensa integralmente  fra tali parti le spese di lite.

Cosi' deciso in Mantova, lì 17-4-2007.