Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 463 - pubb. 01/01/2007

Assegno divorzile e garanzia ipotecaria

Tribunale Mantova, 07 Novembre 2006. Est. Gibelli.


Iscrizione di ipoteca in base alla sentenza attributiva dell’assegno di divorzio ex art. 8 l. n. 898/1970 – Richiesta di cancellazione di ipoteca – Rifiuto – Illegittimità.



In tema di garanzie per il pagamento dell'assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza riconosca l'assegno, circa la sussistenza, ai fini dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2818 c.c., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile nel merito, onde la mancanza - originaria o sopravvenuta - di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 c.c. (Nella specie il Tribunale ha ordinato la cancellazione dell’ipoteca iscritta dal coniuge avente diritto all’assegno di divorzio sull’immobile del coniuge obbligato in base alla considerazione che quest’ultimo aveva regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni e che era comunque titolare di una pensione INPS). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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