Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2831 - pubb. 24/01/2011

Cessione del credito, eccezione del debitore ceduto per credito da inadempimento ed esclusione della solidarietà nella cessione pro solvendo

Tribunale Mantova, 20 Settembre 2010. Pres., est. Gibelli.


Obbligazioni contratti - Cessione del credito - Eccezioni opponibili al cessionario dal debitore ceduto - Eccezione di compensazione con credito vantato dal debitore ceduto nei confronti del cedente per danno da inadempimento contrattuale - Ammissibilità - Condizioni.

Cessione del credito in luogo dell’adempimento ex articolo 1198, c.c. - Responsabilità solidale del debitore ceduto e del cedente - Insussistenza - Esistenza di due distinti obbligazioni ciascuna caratterizzata da propria autonoma causa - Azione del cessionario nei confronti del cedente - Ammissibilità solo dopo l’infruttuosa escussione del debitore ceduto.



In tema di eccezioni opponibili al cessionario del credito dal debitore ceduto, questi può opporre in compensazione al primo un credito da inadempimento contrattuale vantato nei confronti del cedente esclusivamente qualora risulti provato che l’inadempimento del cedente sia anteriore alla notifica della cessione del credito al debitore e questi non abbia espressamente accettato la cessione, circostanza, questa, che precluderebbe di opporre la compensazione anche per un credito maturato prima della cessione. (Nel caso di specie, il credito relativo ad un appalto è stato ceduto alla subappaltatrice, alla quale l’ente comunale debitore, richiesto del pagamento, ha opposto in compensazione un contro-credito da inadempimento contrattuale costituito dalle spese sostenute dal comune per il completamento dell’opera). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In ipotesi di cessione di un credito pro solvendo, il creditore cessionario diviene titolare di due crediti concorrenti, l’uno verso il proprio debitore e l’altro verso il debitore ceduto; in tale ipotesi, non è pertanto possibile parlare di una obbligazione solidale, trattandosi invece di due distinte obbligazioni, ciascuna avente una propria autonoma causa e un’attitudine ad essere oggetto di autonomi atti di disposizione, con l’unico limite costituito dal fatto che l’obbligazione originaria è destinata ad estinguersi con la riscossione del credito dal debitore ceduto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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