Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1933 - pubb. 16/12/2009

Elezioni comunali, sindaco e motivi di incompatibilità

Tribunale Mantova, 19 Novembre 2009. Est. Bernardi.


Elezioni comunali – Incompatibilità ai sensi dell’art. 63 I co. n. 4 della legge 267/2000 – Lite pendente – Nozione.

Elezioni comunali – Lite pendente – Parte – Componente di comitato non riconosciuto in lite con l’ente pubblico – Incompatibilità ai sensi dell’art. 63 I co. n. 4 della legge 267/2000 – Insussistenza.



Per la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 4 d.lgs. 267/2000 è necessario che la pendenza della lite sia non meramente potenziale bensì effettiva. (L’incompatibilità è stata esclusa in relazione a fattispecie in cui il sindaco era stato parte di un procedimento definito dal Consiglio di Stato mediante sentenza - non passata in giudicato e suscettibile di impugnazione ai sensi dell’art. 36 della legge n. 1034/1971 - con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta la compensazione fra tutte le parti delle spese dei due gradi di giudizio). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L'incompatibilità di cui fa menzione l’art. 63, comma 1, n. 4 d.lgs. 267/2000 va accertata con riferimento al concetto tecnico di parte di una controversia effettiva, sul piano processuale e sostanziale; non può, pertanto, ritenersi integrata la previsione di legge nell’ipotesi in cui l’eletto (il sindaco nel caso di specie) sia componente di un comitato che si trovi in situazione di lite pendente (per avere promosso un ricorso straordinario al Capo dello Stato) con l'ente comunale, atteso che i cosiddetti enti non riconosciuti sono comunque dotati di soggettività giuridica, costituendo soggetti autonomi vuoi sul piano sostanziale vuoi su quello processuale e che le norme sulla incompatibilità sono di stretta interpretazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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