Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1772 - pubb. 01/07/2009

Comunione legale, creditori di uno dei coniugi e limite del “valore della quota”

Tribunale Mantova, 05 Maggio 2009. Est. Aliprandi.


Comunione legale – Creditore particolare di uno dei coniugi – Espropriazione – Pignoramento dell’intero bene oggetto della comunione legale – Necessità.



L’espressione figurante nell’art. 189 codice civile, secondo cui i creditori particolari di uno dei coniugi possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione “fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato” sta a significare che al creditore particolare potrà essere assegnata solo la metà del ricavato ma non è indicativa della circostanza che la comunione legale sia assimilabile ad una comunione ordinaria per quote e che dunque il creditore possa pignorare la metà dei beni appartenenti alla comunione legale; è invece necessario che il creditore procedente pignori l’intero bene, atteso che la norma prevede che il creditore possa soddisfarsi sui beni della comunione senza specificazione alcuna e che tale soluzione appare coerente con la previsione dell’art. 192 c.c., il quale impone a ciascuno dei coniugi l’obbligo di rimborsare alla comunione (e non all’altro coniuge) il valore dei beni di cui all’art. 189 c.c. e non già la quota espropriata pari alla metà di ogni singolo bene aggredito in via esecutiva. Qualora poi il procedente pignori la quota di metà, si dovrà dar corso all’ordinario giudizio divisionale. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale