Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1506 - pubb. 26/02/2009

Responsabilità del notaio e decorrenza della prescrizione

Tribunale Mantova, 06 Novembre 2008. Est. Bernardi.


Responsabilità contrattuale – Prescrizione – Decorrenza – Fattispecie in tema di responsabilità del notaio per errata attestazione in ordine ai diritti di mutuatari sull’immobile ipotecato.



Il termine di prescrizione dell’azione volta a far valere la responsabilità contrattuale (nel caso di specie di un notaio per avere erroneamente attestato che i mutuatari erano proprietari anziché titolari di altro più limitato diritto reale sugli immobili sui quali la banca avrebbe iscritto ipoteca a garanzia di un mutuo da essa concesso) inizia a decorrere dal momento in cui il danno si è verificato e, poichè l'assenza (o la minore estensione) della garanzia ipotecaria, privando il credito di un attributo incidente sulla astratta possibilità della sua realizzazione, si risolve, di per sè, in un danno patrimoniale per il creditore, il danno sussiste dal momento in cui è stata formata la scrittura di mutuo, momento dal quale la prescrizione inizia a decorrere. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


omissis

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 7-12-2005 la Banca A. assumeva a) che P. si era rivolto ad essa nel 1990 per ottenere un finanziamento di £ 100.000.000 offrendo come garanzia la propria casa di abitazione con rimessa ; 2) che la banca, prima di istruire la pratica per la concessione del mutuo ipotecario, si era rivolta al notaio dott. X onde accertare la consistenza dei beni offerti in garanzia; 3) che il predetto notaio in data 12 novembre 1990 aveva rilasciato un certificato attestante che il cespite in questione era di proprietà di P., P. M., P. C. e M. A.; 4) che la banca aveva concesso il mutuo stipulato dallo stesso dott. X con atto n. …. rep. del 13 novembre 1990 e che i proprietari (P. M. e P. C. quali mutuatari e P. R. G. e M. A. quali terzi datori di ipoteca) avevano concesso ipoteca sull’immobile in questione per un quarto ciascuno; 5) che, nel 1992, a seguito di richiesta da parte dei signori P. di un secondo finanziamento per £ 80.000.000, il notaio X, nuovamente interpellato, in data 24-2-1992 aveva certificato che lo stesso immobile apparteneva alle quattro persone fisiche sopra menzionate e che non sussistevano iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli; 6) che in pari data veniva stipulato l’atto notarile n. ….. rep. per l’erogazione della somma di £ 80.000.000 a P. M. e P. C. quali mutuatari con l’intervento degli altri due proprietari quali terzi datori di ipoteca; 7) che il 24 febbraio 1992 era stata iscritta ipoteca con nota nella quale veniva indicata la titolarità della nuda proprietà in capo a P. M. e P. C. per la quota di un mezzo indivisa mentre P. e M. A. risultavano usufruttuari per la quota di metà indivisa; 7) che in data 11 marzo 1992 il notaio aveva redatto una relazione definitiva che certificava che i beni colpiti dall’iscrizione 4-3-1992 n. 2556/390 erano di proprietà dei soggetti sopra menzionati; 8) che i debitori non erano stati puntuali nei pagamenti delle rate dei mutui tanto che la banca era stata costretta ad iniziare la procedura esecutiva immobiliare pignorando la nuda proprietà di P. M. e P. C. e l’usufrutto di P. R. G. e M. A.; 9) che nell’ambito della procedura esecutiva n. 129/94 i signori P. proponevano opposizione in data 7-5-1995 sostenendo che il bene colpito da pignoramento spettava per la nuda proprietà a P. M. e P. C. mentre P. R. G. e M. A. sarebbero stati titolari di un diritto di abitazione e che, effettuate le opportune verifiche, la banca aveva rinunciato all’esecuzione; 10) che, con sentenza in data 23-1-2001, il Tribunale di Mantova aveva dichiarato insussistente il diritto della banca ad escutere il diritto di abitazione e l’aveva condannata alla cancellazione delle formalità. Alla luce di tali premesse la difesa della banca assumeva che, essendo i debitori titolari di un semplice diritto di nuda proprietà indivisa colpita da un diritto di abitazione, la loro consistenza patrimoniale era ben diversa rispetto a quella prospettata nelle relazioni notarili, che il notaio si era reso gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte e che il danno, concretizzatosi al momento dell’emanazione della citata sentenza del Tribunale di Mantova (da individuarsi come terminus a quo per la decorrenza della prescrizione), doveva essere determinato nella misura delle somme capitali erogate ai signori P. maggiorate degli interessi contrattuali e delle spese della procedura esecutiva intrapresa.

Si costituiva il notaio dott. X il quale, pur non negando l’errore commesso nella compilazione dei certificati riverberatosi poi nella redazione dei due atti di mutuo, assumeva 11) che il credito si era prescritto essendosi verificato l’inadempimento ed il danno al momento della stipula dei rogiti notarili (avvenuti il 13-11-1990 ed il 24-2-1992) laddove la prima richiesta risarcitoria era stata formulata solo in data 27-12-2004; 12) che non vi era prova né che l’istante avesse subito un danno né dell’incapienza dei mutuatari che avevano pur sempre assentito alla concessione della garanzia ipotecaria sulla nuda proprietà del cespite.

Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi

La domanda non può essere accolta essendo fondata l’eccezione preliminare di merito sollevata dalla difesa del convenuto.

In proposito va rammentato che è ricorrente in giurisprudenza l’affermazione secondo cui l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del debitore presuppone la produzione del danno ancorché l'inadempimento del debitore sussista prima ed a prescindere dall'effetto dannoso, conseguendone che la prescrizione dell'azione di responsabilità contrattuale non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento (cfr. Cass. 12-12-2003 n. 18995; Cass. 13-1-2003 n. 311; Cass. 10-6-1999 n. 5701; Cass. 29-8-1995 n. 9060; Cass. 4-1-1993 n. 13).

Va tuttavia osservato che l'assenza (o la minore estensione) della garanzia ipotecaria, privando il credito di un attributo incidente sulla astratta possibilità della sua realizzazione, si risolve, di per sè, in un danno patrimoniale per il creditore laddove le maggiori o minori prospettive di conseguire il soddisfacimento del credito o la successiva constatazione della impossibilità, nel caso concreto, della sua realizzazione attengono alla misura in concreto del danno patrimoniale, non alla sua esistenza: ne deriva che il predetto danno deve considerarsi presente nel momento stesso in cui è stata formata la scrittura concernente il mutuo (cfr. Cass. 7-11-2005 n. 21495; Cass. 10-10-1992 n. 11094).

Da tale momento, e non da quello di accertamento della insussistenza (o della minore estensione) della garanzia ipotecaria, il danno avrebbe potuto essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c. e da esso inizia quindi a decorrere il termine prescrizionale mentre del tutto irrilevante deve ritenersi l’ignoranza del vizio dell'atto poichè la disposizione dell'art. 2935 c.c. che fa coincidere il termine iniziale della prescrizione del diritto dal momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere, piuttosto che da quello in cui il diritto è sorto, si riferisce solo alla possibilità legale di esercizio del diritto venendo in considerazione solo gli impedimenti di carattere giuridico, non quelli di fatto, fra i quali non è compresa l'ignoranza, da parte del titolare, dei fatti generatori del suo diritto né il dubbio soggettivo della esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Poiché pertanto i rogiti notarili sono stati stipulati il 13-11-1990 ed il 24-2-1992 mentre la prima richiesta risarcitoria, per espressa ammissione del convenuto, è stata formulata solo in data 27-12-2004, ne consegue che il credito azionato deve ritenersi prescritto.

L’incertezza della lite giustifica la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

rigetta la domanda;

condanna l’attore a rifondere al convenuto le spese di lite, compensandole nella misura della metà, e, per l’effetto, liquidandole in complessivi euro 2.554,50 di cui € 26,50 per spese, € 1.028,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 14 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Cosi' deciso in Mantova, lì 6-11-2008.


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