Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale
Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale
Liquidazione giudiziale
Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 246
Efficacia del decreto
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 245 (1).
2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.
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(1) Comma così modificato dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.