Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale

Art. 246
Efficacia del decreto

1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 206.

2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.



Relazione illustrativa
L’art. 246 prevede, con formulazione sostanzialmente corrispondente a quella dell’art. 130 l.fall., quale sia il momento in cui il concordato diviene efficace e quindi diviene obbligatorio per tutti i creditori e può essere eseguito individuandolo nel momento in cui scadono i termini per l’opposizione all’omologazione o si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 206 e quindi quelle contro il decreto di esecutività dello stato passivo. Si conferma quindi l’efficacia anticipata rispetto alla definitività dell’omologazione in difetto di opposizioni.
Una volta divenuto definitivo il decreto di omologazione, è previsto, come nella disciplina attuale, che il curatore deve presentare il conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale

Art. 246
Efficacia del decreto

1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 245 (1).

2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.



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(1) Comma così modificato dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.