Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8869 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Brindisi, 22 Marzo 2013. .


Mutui fondiari successivi al mutuo edilizio - Collegamento negoziale - Configurabilità.



Nell’ipotesi di stipulazione di mutui fondiari successivi al mutuo edilizio deve ritenersi configurato un collegamento negoziale, quando, oltre al nesso teleologico fra i negozi, ricorra anche il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti (non necessariamente manifestato in forma espressa, ma risultante tacitamente) di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore. A tal riguardo, la successione degli atti inter partes oltre che la concreta e prevalente destinazione delle somme, ricevute dal cliente, a ripianare l’esposizione debitoria dello stesso, costituisce indice univoco del comune intendimento, sotteso alla vicenda negoziale nel suo complesso la quale si presenta sicuramente unitaria, sotto il profilo soggettivo e volta, in primis, ad assicurare alla banca una remunerazione del capitale, illegittima (perché in contrasto con il principio di buona fede oggettiva), e, solo in via surrettizia, alla realizzazione del fine costruttivo. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)